DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

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  • Giu 04, 2018
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Si ricorda che entro il 31 gennaio 2018 bisogna comunicare le spese mediche al sistema STS per l’anno d’imposta 2017.

L’obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato introdotto per permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate(730 e Unico PF). La comunicazione delle spese mediche al Sistema TS per l’anno d’imposta 2017, è prevista il 31 gennaio 2018.

Sono obbligate a trasmettere i dati:

Aziende sanitarie locali (ASL);

• aziende ospedaliere;

• istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

• policlinici universitari;

• farmacie pubbliche e private;

• presidi di specialistica ambulatoriale;

• strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;

• altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;

• strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;

• iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

• iscritti agli Albi professionali degli psicologi;

• iscritti agli Albi professionali degli infermieri;

  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;

• iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

• esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;

• iscritti agli Albi professionali dei veterinari;

• strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;

• esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie).

E’ necessaria la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2017, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

No allo spesometro

Per effetto dell’ obbligo di comunicazione dei dati, viene previsto che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria siano esclusi dal c.d. “spesometro”, di cui all’articolo 21, D.L. 78/2010.

Come già comunicato in precedenti informative, con il D.M. datato 1° settembre 2016 sono stati emanati i due seguenti provvedimenti normativi:

  • il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 con il quale l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, già a decorrere dall’anno d’imposta 2016;
  • il D.M. economia e finanze del 16 settembre 2016 con il quale il Ministero ha stabilito le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, già a decorrere dall’anno d’imposta 2016.

 

Sulla base delle richiamate disposizioni, quindi, viene previsto che ai fini dell’obbligo di invio telematico i nuovi soggetti interessati devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema tessera sanitaria:

  • al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria stesso;
  • − entro il 31 ottobre, secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico.

In alternativa i dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (ad esempio, i professionisti abilitati ad Entratel), a tal fine delegati, utilizzando l’apposita funzione del Sistema tessera sanitaria.

A tal fine, gli intermediari devono:

  • essere individuati e designati come “responsabili”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
  • tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, accettare la delega all’invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante e garantire il rispetto degli standard previsti.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata:

  • secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema tessera sanitaria;
  • in ogni caso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall’assistito.

 

Pertanto, per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell’anno 2017, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2018.

 

Opposizione del cliente all’invio dei dati.

È bene ricordare che per tutelare la propria privacy, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In relazione alle modalità di opposizione, il D.M. 16 settembre 2016 conferma quelle già previste per le altre spese sanitarie.

Tale opposizione può essere manifestata:

  • in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  • negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale; l’informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria

Va, infine, precisato che, a differenza delle spese sanitarie, per quelle veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

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