NUOVE ISTRUZIONI DALL’INL SUL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI

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  • Giu 04, 2018
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L’INL, con circolare n. 5/2018, ha fornito nuove istruzioni in merito al c.d. controllo a distanza disciplinato dall’articolo 4, St. Lav., introducendo alcune novità, in particolare relativamente all’istruttoria delle istanze presentate per il rilascio del provvedimento autorizzativo. L’Ispettorato comunica ai propri uffici che l’attività valutativa finalizzata alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento deve essere incentrata sull’effettiva sussistenza delle ragioni di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, tenendo presente, in particolare, la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione. Pertanto, eventuali condizioni poste all’utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza, senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico.

La videosorveglianza
Con riferimento specifico alla videosorveglianza, cambia radicalmente l’orientamento dell’Ispettorato. Infatti, posto che l’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e occasionalmente, secondo l’INL nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo, di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore” (prescrizioni spesso presenti nei provvedimenti fino ad ora rilasciati dagli ITL). Infatti, se la finalità che deve essere alla base delle verifiche è l’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti, non è più fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere, anche perché lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi sono oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo. Alla luce di ciò, non è necessario richiedere una nuova autorizzazione, o l’aggiornamento di quella precedentemente ottenuta, ogniqualvolta lo stato dei luoghi all’interno delle aziende venga modificato, anche solo con l’aggiunta di una nuova telecamera o con il suo spostamento. Ne consegue che gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo verificheranno che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate. Per quanto concerne, invece, i sistemi di videosorveglianza, basate su tecnologie digitali adatte all’elaborazione su pc e trasmissione su rete dati (tipo internet) che permettono di registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e audio in qualsiasi punto della rete opportunamente dimensionata, è autorizzabile la visione delle immagini sia “in tempo reale” che registrate, da postazione remota, sempre se sussistono le ragioni giustificatrici del provvedimento.
Tuttavia l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” sarà autorizzata solo in casi eccezionali, debitamente motivati. Inoltre, l’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che in loco, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi (pertanto non sarà più posta più come condizione, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”).

La tutela del patrimonio aziendale
Relativamente alla valutazione della ragione giustificatrice di “tutela del patrimonio aziendale” di cui articolo 4, L. 300/1970, la circolare conferma che le richieste che riguardano dispositivi collegati a impianti antifurto che tutelano il patrimonio aziendale, che entrano in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori e non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi, possono essere autorizzati in tempi rapidi, senza la necessità di effettuare valutazioni istruttorie. Nel caso in cui, invece, la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, per la sussistenza dei presupposti legittimanti la tutela del patrimonio aziendale l’Ispettorato richiama l’articolo 6, L. 300/1970, relativo alle ispezioni sui lavoratori, precisando che tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, dovrebbero rientrare anche quelli relativi all’intrinseco valore e all’agevole asportabilità dei beni che costituiscono il patrimonio aziendale Pertanto, la richiesta di un’autorizzazione con la generica motivazione di “tutela del patrimonio” implica controlli più invasivi.

Dati biometrici
Con riferimento, infine, ai dati biometrici, l’Ispettorato ammette che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a “rendere la prestazione lavorativa” e, pertanto, nel caso di specie, si può prescindere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, L. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

Boffelli Giordano

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