NUOVA DISCIPLINA DEL PRESTITO SOCIALE DELLE COOPERATIVE

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  • Giu 04, 2018
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Sono in arrivo importanti novità sulla disciplina del prestito sociale delle cooperative. Recentemente, alcune disposizioni avevano già modificato il quadro regolamentare dell’istituto. La Delibera 8 novembre 2016 della Banca d’Italia n. 584 ha:

  • chiarito che il requisito dell’iscrizione nel libro soci da almeno 3 mesi non è necessario per la sottoscrizione del prestito;
  • fornito importanti precisazioni per il calcolo del limite patrimoniale;
  • evidenziato in modo netto le modalità per escludere che il prestito sociale assuma le caratteristiche di raccolta del risparmio “a vista”;
  • precisato quali informazioni debbono essere riportate nella Nota Integrativa delle cooperative emittenti.

Ora la Legge di Bilancio per l’anno 2018, interviene nuovamente sulla materia con 3 importanti disposizioni.

1. Destinazione delle somme raccolte

Il comma 238 della Legge di Bilancio stabilisce che le cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale. La norma ha probabilmente l’intento di limitare il ricorso al prestito sociale a situazioni in cui la società si trovi nella necessità di finanziare la propria attività e non intenda ricorrere al tradizionale canale bancario escludendo l’impiego in operazioni speculative o di pura finanza. Dalla semplice formulazione normativa, tuttavia, non è automatico individuare l’esatto perimetro delle “operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale”, anche se l’utilizzo dell’avverbio “strettamente” sembrerebbe evidenziare un chiaro intento del Legislatore di circoscrivere l’utilizzo delle somme raccolte al finanziamento dell’attività tipica della cooperativa.

Non è chiara nemmeno la decorrenza della disposizione che, a un primo esame, parrebbe applicarsi ai prestiti emessi a partire dalla data di entrata in vigore della Finanziaria. Su punto, tuttavia, occorre attendere i chiarimenti che saranno emanati dagli organi competenti.

2. Inapplicabilità della postergazione

Il comma 239 mette invece fine a una questione che aveva a lungo impegnato la dottrina. Si tratta del problema dell’applicabilità alle cooperative che adottano il modello della società a responsabilità limitata, dei vincoli di postergazione di cui all’articolo 2467, comma 1 cod. civ., il quale dispone:

“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”

Il secondo comma dello stesso articolo specifica che i finanziamenti da considerare sono:

“quelli (…) che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Parte della dottrina tendeva ad escludere l’applicazione di questa norma alle cooperative, facendo leva sul fatto che il dettato normativo parla di “fallimento” e non di “liquidazione coatta amministrativa”; tuttavia l’argomento appariva piuttosto debole, date le forti analogie tra le 2 procedure; inoltre, sarebbe stato molto difficile sostenere che il prestito sociale non fosse stato raccolto in un momento in cui “sarebbe stato più ragionevole un conferimento”.

Ora è il legislatore stesso a chiudere la questione, stabilendo ex lege che la postergazione non si applica ai prestiti sociali. Resta tuttavia aperto il problema della decorrenza: la novità si applica anche ai prestiti sociali in corso alla data di applicazione della normativa? In attesa di qualche chiarimento ufficiale la formulazione della norma farebbe pensare a una norma interpretativa con effetto dunque anche sui rapporti in corso.

3. Nuovi limiti di raccolta

Il comma 240 infine da mandato al Cicr (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio) perché emani una delibera nel termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, al fine di definire i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle cooperative.

Secondo le disposizioni oggi vigenti, riservate alle sole società cooperative con più di 50 soci, l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere, in nessun momento, il triplo del patrimonio risultante dall’ultimo bilancio approvato. Nel patrimonio vanno inclusi il capitale sociale, la riserva legale e tutte le riserve disponibili, anche se non distribuibili ai soci per legge o per statuto. Il patrimonio così rilevato può essere maggiorato dell’ammontare, se positivo, corrispondente al 50% della differenza tra il valore ai fini Ici degli immobili strumentali e/o residenziali di proprietà e quello di carico in bilancio, al netto dei fondi ammortamento già stanziati. Di tale valore deve essere data opportuna informativa all’interno della nota integrativa della cooperativa.

Con l’emanando regolamento del Cicr, secondo le direttive stabilite nella Legge di Bilancio, si avrà il seguente quadro rinnovato:

a) l’ammontare complessivo del prestito sociale non potrà eccedere il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. La novità è duplice: da un lato, verrebbero eliminate le possibilità di espansione del patrimonio netto, in particolare l’aumento collegato al valore degli immobili strumentali e/o residenziali; dall’altro lato, sarebbe estesa l’applicazione del limite patrimoniale a tutte le cooperative, comprese quelle con meno di 50 soci. La disposizione prevede comunque anche un periodo transitorio di graduale adeguamento a tale limite per un triennio, con possibilità di estensione in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori;

b) nel caso in cui, l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società (doppio limite), il complesso dei prestiti dovrà essere coperto da idonea garanzia alternativamente: reale o personale rilasciata da soggetti vigilati, costituzione di un patrimonio separato, ex articolo 2346, cod. civ., adesione a schema di garanzia con copertura almeno pari al 30% del prestito. È opportuno ricordare che già oggi, ai sensi delle disposizioni vigenti, le cooperative possono prescindere, entro certi termini, dai limiti patrimoniali, in presenza di idonee garanzie con caratteristiche dettagliatamente indicate nelle disposizioni regolamentari. Occorrerà attendere il provvedimento del Cicr per capire come si coordineranno le nuove e vecchie disposizioni;

c) nei confronti delle cooperative che hanno in essere prestiti sociali il cui ammontare eccede i limiti di cui al precedente punto b), saranno imposti maggiori obblighi di informazione e di pubblicità;

d) infine, qualora il prestito sociale assuma “significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato”, le cooperative emittenti dovranno adottare modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio secondo quanto risulterà dal provvedimento del Cicr. A tale scopo, saranno definite anche forme e modalità di controllo e monitoraggio dell’adeguamento alle nuovo disposizioni.

In attesa dell’emanazione del provvedimento previsto dalla norma, è comunque opportuno effettuare un controllo sui prestiti in essere al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi attualmente vigenti e l’eventuale assoggettamento alle prossime disposizioni regolamentari.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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