INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

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  • Giu 04, 2018
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L’Inps, con circolare n. 48 del 19 marzo 2018, ha offerto istruzioni operative in merito all’Incentivo Occupazione Neet per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani dai 16 ai 29 anni di età, che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, L. 205/2017.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, purché l’assunzione non rappresenti adempimento di un obbligo e purché non abbia come sede di lavoro la Provincia di Bolzano. In caso di spostamento della sede di lavoro fuori dai territori ammessi, l’agevolazione non spetta dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani aderenti al “Programma Garanzia Giovani”, a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studi o formazione.

Rapporti incentivati

L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni di lavoratori subordinati effettuate, a tempo pieno o parziale, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018:

  • a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (sia a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione);
  • con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • instaurate in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio è invece escluso espressamente nelle ipotesi di:

  • assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente;
  • prestazioni di lavoro occasionale;
  • contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di alta formazione e di ricerca;
  • trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.

Misura dell’incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi Inail – per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, applicato su base mensile per 12 mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero mensile è pari a 671,66 euro e, su base giornaliera, di 21,66 euro. In caso di part-time il massimale deve essere proporzionalmente ridotto. Nei casi di assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, si applica la previsione sulla restituzione del contributo addizionale dell’1,40%. Il godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ma la fruizione del beneficio deve comunque avvenire entro il 29 febbraio 2020. In caso di assunzione in apprendistato professionalizzante l’agevolazione si applica solo durante il periodo formativo:

  • se di durata pari o superiore a 12 mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato;
  • se di durata inferiore a 12 mesi, l’importo del beneficio deve essere ridotto in base all’effettiva durata dello stesso.

Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, anche se compreso nei 12 mesi dall’inizio della fruizione. L’esonero riguarda la contribuzione dovuta per i primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

Condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

Compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto della disciplina sugli aiuti de minimis o, in alternativa, oltre tali limiti, alle seguenti condizioni:

  • l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
  • per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo se, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:

1) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

2) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

3) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

4) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in ULA.

Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, L. 205/2017. Pertanto, se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’ultima norma citata, consente al datore di lavoro di accedere anche all’incentivo Occupazione Neet, quest’ultimo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua. Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione Neet, la soglia massima annuale di esonero è pari a 5.060 euro, per un valore massimo mensile di 421,66 euro e giornaliero di 13,60 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Accesso all’incentivo

Il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo” del sito www.inps.it. L’Inps, dopo le opportune verifiche, informa dell’avvenuta prenotazione dell’incentivo. L’istanza non accolta per carenza di fondi rimarrà valida per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente perderà definitivamente di efficacia. Analogamente, l’istanza non accolta perché il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani”, ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà valida per 30 giorni. Se entro tale termine il giovane verrà preso in carico da parte della struttura competente o procederà all’autodichiarazione, la richiesta di riconoscimento dell’agevolazione sarà accolta; diversamente perderà definitivamente di efficacia. Nelle ipotesi in cui l’istanza sia accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine determina l’inefficacia della prenotazione. L’Inps invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, anche in caso di passaggio al tempo pieno o viceversa:

  • se aumenta l’orario di lavoro il beneficio non potrà superare il tetto massimo già autorizzato;
  • se l’orario diminuisce occorre riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

Fruizione del beneficio

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero. L’autorizzazione sarà concessa dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 18 marzo 2018 e pervenute entro il 3 aprile 2018 saranno invece elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

Boffelli Giordano

Consulente del lavoro

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